Il 15 luglio 2026
la Cassazione ha reso definitiva la condanna del gioielliere Mario Roggero:
quattordici anni e nove mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori già in
fuga. Sui social il processo si è
già concluso, diviso tra chi lo vuole eroe e chi assassino, ma è la domanda
sbagliata. Spiego in queste note perché, secondo l'art. 52 c.p., non fu
legittima difesa; perché il trauma psichico non è stato ignorato dai giudici ma
nemmeno è bastato a scagionarlo; e perché, mentre discutiamo di Roggero,
nessuno si domanda come vengono sperperati i soldi degli italiani.
I fatti, in breve: il 28 aprile 2021 Roggero, gioielliere di Grinzane
Cavour (CN), subisce una rapina insieme alla moglie. I rapinatori fuggono; lui
prende una pistola, li insegue fuori dal negozio, spara, ne uccide due e ne
ferisce un terzo. Condannato a diciassette anni in primo grado, la pena scende
a quattordici anni e nove mesi in appello. Il 15 luglio 2026 la Cassazione
respinge il ricorso: la condanna per omicidio volontario e tentato omicidio
diventa definitiva.
Possiamo comprendere la paura, l'umiliazione, la rabbia di chi aveva già
subito altre rapine e si è ritrovato di nuovo con un'arma puntata addosso.
Possiamo chiederci se una pena così lunga sia la risposta più giusta. Ma non
possiamo chiamare "legittima difesa" un gesto compiuto, secondo i
fatti accertati, quando la necessità di difendersi era già cessata. Le parole
hanno un significato, anche quelle scritte nel codice penale.
Perché non è legittima difesa
L'art. 52 c.p. richiede tre condizioni: un pericolo attuale, la necessità
di difendere un diritto proprio o altrui, una reazione proporzionata
all'offesa. Nemmeno dopo la riforma del 2019 la difesa domiciliare è diventata
una licenza di inseguimento: l'arma resta giustificabile solo finché
l'aggressione è in corso.
La Corte d'assise d'appello di Torino ha accertato che Roggero inseguì i
rapinatori sulla pubblica via e sparò a distanza ravvicinata mentre questi
salivano in auto per allontanarsi. In quel momento l'aggressione era,
testualmente, "totalmente conclusa": nessun pericolo concreto e
attuale gravava più su di lui o sui familiari. I filmati hanno inoltre smentito
sia la tesi di un rapinatore che gli punta l'arma, sia quella secondo cui
Roggero potesse credere che la moglie fosse stata portata via.
La differenza è semplice e brutale: si reagisce per fermare un'aggressione,
ci si difende; si insegue chi fugge per punirlo, si esercita una giustizia
privata. E la giustizia privata non diventa lecita perché raccoglie molti
"mi piace". Eliminare un requisito dell'art. 52 perché la storia
dell'imputato commuove significherebbe ribattezzare ogni reato
"esasperazione", ogni vendetta "comprensibile reazione",
ogni omicidio "momento difficile".
Una società civile deve reggere due verità insieme: Roggero ha subito una
violenza terribile; Roggero ha sparato quando, secondo l'accertamento
giudiziario, il pericolo era già cessato. Il trauma conta, ma va provato.
Il trauma è stato ignorato? No
La Corte d'appello ha esaminato le perizie sul disturbo post-traumatico da
stress, legato anche alla precedente rapina del 2015, e ha concluso che i
sintomi erano lievi: non tali da compromettere il funzionamento lavorativo e
sociale, il contatto con la realtà o la capacità di comprendere il significato
delle proprie azioni. Ha quindi respinto la tesi del vizio totale o parziale di
mente. La Corte di cassazione, poi, ha reso definitiva tale sentenza.
È una conclusione discutibile, ma non sostituibile con una diagnosi
popolare fatta su trenta secondi di video social con musica drammatica. Gli
accertamenti tecnici non hanno riscontrato un'infermità tale da escludere o
diminuire l'imputabilità: stress, paura e rabbia possono spiegare un gesto, non
necessariamente lo giustificano, e comunque non equivalgono automaticamente a
un vizio di mente.
Qualificazione giuridica e giustizia della pena:
due domande diverse
Una pena può essere severa senza che la sentenza sia sbagliata. Si può
ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto e, insieme, giudicare
eccessiva la risposta sanzionatoria rispetto alla storia personale
dell'imputato, alla violenza appena subita, alle rapine precedenti, allo stato
emotivo determinato da una nuova aggressione: sono elementi che il giudice pesa
nella commisurazione della pena — gravità del fatto, intensità del dolo,
motivi, carattere e condotta del reo — non nella qualificazione del reato. La
pietà non è una scriminante; può orientare la pena, una riforma legislativa, un
provvedimento di clemenza. Non può trasformare retroattivamente un inseguimento
armato in una difesa necessaria.
Sul fronte civile, sarebbe auspicabile rivedere le regole che permettono a
un autore di reato, o ai suoi eredi, di chiedere risarcimenti per danni subiti
durante il delitto: la vittima non dovrebbe subire l'ulteriore umiliazione di
una richiesta economica da chi l'ha aggredita. Ma anche qui vanno evitati gli
slogan assoluti: negare ogni tutela civile in ogni situazione equivarrebbe a
concedere al privato un'immunità di fatto anche per reazioni manifestamente
arbitrarie. Impedire che il crimine diventi fonte di profitto è cosa diversa
dall'introdurre per legge il diritto di giustiziare il colpevole in fuga.
Divide et impera
Resta un fatto: il caso Roggero fa comodo, perché distoglie l'attenzione
dai problemi veri. È il solito copione, dividere il pubblico su un singolo caso
occupa per giorni tv e giornali, mentre si accantonano questioni più serie.
Mentre discutiamo se Roggero sia un eroe o un assassino: l'Istat segnala
nuove pressioni sui prezzi in un'economia che nel 2026 crescerà appena dello
0,7%. Il Servizio sanitario resta formalmente universale, ma AGENAS ha dovuto
istituire una piattaforma nazionale per monitorare le liste d'attesa — segno
implicito di quanto il problema sia grave. Il cuneo fiscale italiano (45,8%,
contro una media OCSE del 35,1% nel 2025) continua a scoraggiare assunzioni e a
comprimere i salari. E tra il 2014 e il 2023 l'Istat ha contato 367mila
italiani tra i 25 e i 34 anni espatriati: capitale umano formato a spese delle
famiglie e dello Stato, perso.
Nel 2025 l'Italia ha
autorizzato un record di 9,16 miliardi di euro di export di armi, il 19% in più
dell'anno prima. a spesa militare italiana è cresciuta del 57% in un decennio,
mentre quella sanitaria pubblica scivola verso il 6,1% del Pil e la spesa pro
capite resta tra le più basse d'Europa: 2.500 euro contro i 3.500 della
Germania. Basterebbe un quinto di quell'aumento annuale sulle armi per colmare
la differenza in tre anni.
Più del caso Roggero mi preoccupa poi il ritorno delle simbologie
autoritarie, la trasformazione del dissenso in problema di ordine pubblico,
l'uso delle minoranze come bersagli elettorali: una politica che, incapace di
costruire un futuro comune, fabbrica ogni giorno un nemico diverso, il
migrante, il povero, il manifestante, il giovane che se ne va. È più facile
indicare qualcuno da odiare che spiegare perché un laureato guadagni troppo
poco, una visita medica arrivi troppo tardi, una piccola impresa lavori mezzo
anno per il fisco.
°°°
Mi avete dunque chiesto che cosa pensassi della vicenda, questa è la mia
risposta di giurista: il caso Roggero insegna che comprendere non significa
assolvere, condannare non significa smettere di comprendere, il diritto serve a
impedire che la paura diventi vendetta, e che la vendetta venga ribattezzata
giustizia.
Ma trovate anche la risposta da cittadino deluso e critico verso chi ci
governa.
Milano, 20. 7.2026
avv. Giovanni Bonomo – Candide C.C. #NoWar
Condivido in tutto. Grazie
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