Roggero, la pistola e il televoto: divide et impera

             Il 15 luglio 2026 la Cassazione ha reso definitiva la condanna del gioielliere Mario Roggero: quattordici anni e nove mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori già in fuga. Sui social il processo si è già concluso, diviso tra chi lo vuole eroe e chi assassino, ma è la domanda sbagliata. Spiego in queste note perché, secondo l'art. 52 c.p., non fu legittima difesa; perché il trauma psichico non è stato ignorato dai giudici ma nemmeno è bastato a scagionarlo; e perché, mentre discutiamo di Roggero, nessuno si domanda come vengono sperperati i soldi degli italiani. 

I fatti, in breve: il 28 aprile 2021 Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour (CN), subisce una rapina insieme alla moglie. I rapinatori fuggono; lui prende una pistola, li insegue fuori dal negozio, spara, ne uccide due e ne ferisce un terzo. Condannato a diciassette anni in primo grado, la pena scende a quattordici anni e nove mesi in appello. Il 15 luglio 2026 la Cassazione respinge il ricorso: la condanna per omicidio volontario e tentato omicidio diventa definitiva. 

Possiamo comprendere la paura, l'umiliazione, la rabbia di chi aveva già subito altre rapine e si è ritrovato di nuovo con un'arma puntata addosso. Possiamo chiederci se una pena così lunga sia la risposta più giusta. Ma non possiamo chiamare "legittima difesa" un gesto compiuto, secondo i fatti accertati, quando la necessità di difendersi era già cessata. Le parole hanno un significato, anche quelle scritte nel codice penale.

 Perché non è legittima difesa

 L'art. 52 c.p. richiede tre condizioni: un pericolo attuale, la necessità di difendere un diritto proprio o altrui, una reazione proporzionata all'offesa. Nemmeno dopo la riforma del 2019 la difesa domiciliare è diventata una licenza di inseguimento: l'arma resta giustificabile solo finché l'aggressione è in corso. 

La Corte d'assise d'appello di Torino ha accertato che Roggero inseguì i rapinatori sulla pubblica via e sparò a distanza ravvicinata mentre questi salivano in auto per allontanarsi. In quel momento l'aggressione era, testualmente, "totalmente conclusa": nessun pericolo concreto e attuale gravava più su di lui o sui familiari. I filmati hanno inoltre smentito sia la tesi di un rapinatore che gli punta l'arma, sia quella secondo cui Roggero potesse credere che la moglie fosse stata portata via.

 La differenza è semplice e brutale: si reagisce per fermare un'aggressione, ci si difende; si insegue chi fugge per punirlo, si esercita una giustizia privata. E la giustizia privata non diventa lecita perché raccoglie molti "mi piace". Eliminare un requisito dell'art. 52 perché la storia dell'imputato commuove significherebbe ribattezzare ogni reato "esasperazione", ogni vendetta "comprensibile reazione", ogni omicidio "momento difficile". 

Una società civile deve reggere due verità insieme: Roggero ha subito una violenza terribile; Roggero ha sparato quando, secondo l'accertamento giudiziario, il pericolo era già cessato. Il trauma conta, ma va provato.

 Il trauma è stato ignorato? No

 La Corte d'appello ha esaminato le perizie sul disturbo post-traumatico da stress, legato anche alla precedente rapina del 2015, e ha concluso che i sintomi erano lievi: non tali da compromettere il funzionamento lavorativo e sociale, il contatto con la realtà o la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni. Ha quindi respinto la tesi del vizio totale o parziale di mente. La Corte di cassazione, poi, ha reso definitiva tale sentenza.

È una conclusione discutibile, ma non sostituibile con una diagnosi popolare fatta su trenta secondi di video social con musica drammatica. Gli accertamenti tecnici non hanno riscontrato un'infermità tale da escludere o diminuire l'imputabilità: stress, paura e rabbia possono spiegare un gesto, non necessariamente lo giustificano, e comunque non equivalgono automaticamente a un vizio di mente. 

Qualificazione giuridica e giustizia della pena: due domande diverse

 Una pena può essere severa senza che la sentenza sia sbagliata. Si può ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto e, insieme, giudicare eccessiva la risposta sanzionatoria rispetto alla storia personale dell'imputato, alla violenza appena subita, alle rapine precedenti, allo stato emotivo determinato da una nuova aggressione: sono elementi che il giudice pesa nella commisurazione della pena — gravità del fatto, intensità del dolo, motivi, carattere e condotta del reo — non nella qualificazione del reato. La pietà non è una scriminante; può orientare la pena, una riforma legislativa, un provvedimento di clemenza. Non può trasformare retroattivamente un inseguimento armato in una difesa necessaria. 

Sul fronte civile, sarebbe auspicabile rivedere le regole che permettono a un autore di reato, o ai suoi eredi, di chiedere risarcimenti per danni subiti durante il delitto: la vittima non dovrebbe subire l'ulteriore umiliazione di una richiesta economica da chi l'ha aggredita. Ma anche qui vanno evitati gli slogan assoluti: negare ogni tutela civile in ogni situazione equivarrebbe a concedere al privato un'immunità di fatto anche per reazioni manifestamente arbitrarie. Impedire che il crimine diventi fonte di profitto è cosa diversa dall'introdurre per legge il diritto di giustiziare il colpevole in fuga.

 Divide et impera

 Resta un fatto: il caso Roggero fa comodo, perché distoglie l'attenzione dai problemi veri. È il solito copione, dividere il pubblico su un singolo caso occupa per giorni tv e giornali, mentre si accantonano questioni più serie.

 Mentre discutiamo se Roggero sia un eroe o un assassino: l'Istat segnala nuove pressioni sui prezzi in un'economia che nel 2026 crescerà appena dello 0,7%. Il Servizio sanitario resta formalmente universale, ma AGENAS ha dovuto istituire una piattaforma nazionale per monitorare le liste d'attesa — segno implicito di quanto il problema sia grave. Il cuneo fiscale italiano (45,8%, contro una media OCSE del 35,1% nel 2025) continua a scoraggiare assunzioni e a comprimere i salari. E tra il 2014 e il 2023 l'Istat ha contato 367mila italiani tra i 25 e i 34 anni espatriati: capitale umano formato a spese delle famiglie e dello Stato, perso.

 Nel 2025 l'Italia ha autorizzato un record di 9,16 miliardi di euro di export di armi, il 19% in più dell'anno prima. a spesa militare italiana è cresciuta del 57% in un decennio, mentre quella sanitaria pubblica scivola verso il 6,1% del Pil e la spesa pro capite resta tra le più basse d'Europa: 2.500 euro contro i 3.500 della Germania. Basterebbe un quinto di quell'aumento annuale sulle armi per colmare la differenza in tre anni.

 Più del caso Roggero mi preoccupa poi il ritorno delle simbologie autoritarie, la trasformazione del dissenso in problema di ordine pubblico, l'uso delle minoranze come bersagli elettorali: una politica che, incapace di costruire un futuro comune, fabbrica ogni giorno un nemico diverso, il migrante, il povero, il manifestante, il giovane che se ne va. È più facile indicare qualcuno da odiare che spiegare perché un laureato guadagni troppo poco, una visita medica arrivi troppo tardi, una piccola impresa lavori mezzo anno per il fisco.

                                                                   °°° 

Mi avete dunque chiesto che cosa pensassi della vicenda, questa è la mia risposta di giurista: il caso Roggero insegna che comprendere non significa assolvere, condannare non significa smettere di comprendere, il diritto serve a impedire che la paura diventi vendetta, e che la vendetta venga ribattezzata giustizia.

 Ma trovate anche la risposta da cittadino deluso e critico verso chi ci governa.  

 Milano, 20. 7.2026
          avv. Giovanni Bonomo – Candide C.C. #NoWar




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