Articolo 11 Cost., Istanbul e propaganda: ciò che Taradash semplifica nella sua requisitoria contro Travaglio

 

Si può contestare Marco Travaglio senza trasformare l’articolo 11 della Costituzione in un lasciapassare permanente per le armi, né la complessa vicenda dei negoziati di Istanbul in una favola a causa unica. I documenti raccontano una storia assai meno comoda per entrambe le tifoserie. 

C’è un modo piuttosto curioso di discutere di guerra in Italia: accusare l’avversario di propaganda e poi sostituire alla sua semplificazione una semplificazione uguale e contraria. 

È, temo, ciò che accade nell’articolo con cui Marco Taradash su Linkiesta del 18 settembre replica all’editoriale di Marco Travaglio del giorno prima, dedicato alle dichiarazioni di Virginia Libero sulla diserzione. Taradash individua alcune imprecisioni reali nel pezzo di Travaglio, ma poi costruisce attorno ad esse una conclusione molto più ampia di quanto i fatti consentano. 

L’articolo 11 non dice tutto quello che gli fanno dire, né da una parte né dall’altra 

Cominciamo dalla Costituzione, che almeno dovrebbe essere sottratta alla logica delle curve da stadio. L’articolo 11 afferma che l’Italia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Non dice che l’Italia non possa mai concorrere alla difesa di uno Stato aggredito: l’articolo 51 della Carta ONU riconosce infatti espressamente la legittima difesa individuale e collettiva. 

In un articolo del maggio 2022, “Costituzione e guerra”, avevo scritto correttamente che l’articolo 11 non esclude in assoluto il ricorso alla guerra difensiva e avevo richiamato proprio la legittima difesa individuale e collettiva del diritto internazionale https://libertariam.blogspot.com/2022/05/costituzionee-guerra-di-giovannibonomo.html). 

È quindi troppo categorica l’affermazione di Travaglio secondo cui gli aiuti militari sarebbero diventati «totalmente incostituzionali». Il Parlamento italiano li ha autorizzati mediante specifiche norme e successivi atti di indirizzo; la disciplina del 2022 prevede esplicitamente la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari all’Ucraina. 

Ma da qui a sostenere, come sembra suggerire Taradash, che l’articolo 11 renda costituzionalmente irrilevante la prosecuzione indefinita dell’assistenza militare ce ne corre. 

Del resto la stessa Costituzione distingue accuratamente tra difesa della Patria, all’articolo 52, e stato di guerra, che ai sensi dell’articolo 78 deve essere deliberato dalle Camere. Dunque il punto non dovrebbe essere: la Costituzione vieta sempre le armi oppure la Costituzione autorizza tutto. Nessuna delle due formule restituisce la complessità del problema. 

Ma poter aiutare l’Ucraina non significa essere obbligati a farlo

C’è però un ulteriore passaggio, a mio avviso decisivo, che nella polemica di Taradash rimane sullo sfondo: una cosa è affermare che l’Italia possa legittimamente aiutare militarmente l’Ucraina; altra cosa è sostenere che sia giuridicamente obbligata a farlo.

L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce il diritto naturale alla legittima difesa individuale e collettiva dello Stato aggredito, consente dunque all’Ucraina di chiedere assistenza ad altri Stati e consente a questi ultimi di prestarla. Ma non contiene alcun obbligo generale che imponga all’Italia di intervenire militarmente in difesa di qualunque Stato membro dell’ONU vittima di un’aggressione. L’articolo 51 riconosce un diritto alla difesa collettiva; non istituisce, da solo, un sistema universale di mutua difesa.

E qui la posizione dell’Ucraina è giuridicamente inequivoca. Kyiv non è membro della NATO e quindi non beneficia della garanzia prevista dall’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. La stessa NATO precisa espressamente che l’Ucraina è un Paese partner, non coperto dalla garanzia di sicurezza riservata agli Stati membri. Per questi ultimi l’articolo 5 fa invece sorgere un obbligo di assistenza, lasciando a ciascun alleato la scelta delle misure ritenute necessarie, che possono comprendere anche l’uso della forza armata.

L’Ucraina non è neppure membro dell’Unione europea: nel 2026 è ancora nel processo di adesione. Non può quindi invocare la clausola di difesa reciproca dell’articolo 42, paragrafo 7, TUE, che dispone che, se uno Stato membro subisce un’aggressione armata nel proprio territorio, gli altri Stati membri siano tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso. Quell’obbligo vale fra membri dell’Unione, categoria alla quale l’Ucraina ancora non appartiene.

Non solo, persino l’accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza sottoscritto tra Italia e Ucraina nel febbraio 2024 fu presentato al Parlamento dal Governo italiano come non giuridicamente vincolante: venne espressamente chiarito che da esso non derivano obblighi di diritto internazionale né «garanzie automatiche di sostegno politico o militare».

Ecco allora la distinzione che andrebbe tenuta ferma: l’Italia ha scelto politicamente di sostenere militarmente l’Ucraina, e il Parlamento ha autorizzato tale sostegno; ma non lo sta facendo perché un trattato di alleanza con Kyiv glielo imponga.

Ne deriva una conseguenza altrettanto importante. Affermare, come fa Taradash, che l’articolo 51 della Carta ONU rende giuridicamente possibile la difesa collettiva dell’Ucraina non risolve affatto la questione politica italiana. Dimostra la possibilità dell’assistenza, non la sua obbligatorietà; e meno ancora dimostra che essa debba protrarsi senza limiti di tempo, quantità, costo o valutazione delle alternative diplomatiche.

Fra “possiamo intervenire” e “dobbiamo intervenire” corre dunque una distanza giuridica tutt’altro che marginale, ed è precisamente dentro quella distanza che deve tornare a esercitarsi la scelta politica democratica.

Istanbul: Taradash corregge una semplificazione con un’altra 

Sul decreto Zelensky Taradash ha ragione quanto alla data. Il provvedimento n. 679/2022 è dell’autunno 2022 e recepisce la decisione del Consiglio di sicurezza ucraino del 30 settembre: non può dunque essere indicato come la causa del fallimento dei negoziati di Istanbul della primavera precedente. Inoltre il testo constata l’«impossibilità di condurre negoziati con il Presidente della Federazione Russa V. Putin», non vieta letteralmente qualsiasi contatto futuro con qualunque rappresentante russo. 

Fin qui, cronologia alla mano, nulla da eccepire. Il problema nasce quando Taradash passa dall’escludere una causa falsa all’indicarne una vera e pressoché esclusiva: la pretesa russa, nel draft del 15 aprile, di subordinare l’intervento degli Stati garanti all’accordo di tutti i garanti, Russia compresa. 

Quella richiesta esisteva davvero ed era evidentemente problematica: avrebbe consentito a Mosca di opporsi all'attivazione delle garanzie in favore dell’Ucraina. 

Ma dire che fu semplicemente quella richiesta «a far saltare il tavolo» è una semplificazione  che non si può condividere. Samuel Charap e Sergey Radchenko, che hanno analizzato i draft e intervistato protagonisti dei negoziati, descrivono un quadro molto più articolato: alla fine di marzo le parti avevano compiuto progressi sostanziali, nell’aprile continuarono a scambiarsi testi anche dopo Buča e non esiste, secondo la loro ricostruzione, un singolo smoking gun che spieghi il fallimento. 

Pesavano le garanzie di sicurezza, la consistenza futura delle forze armate ucraine, i territori, le richieste russe su alcune normative interne ucraine, l'evoluzione militare del conflitto e anche la riluttanza occidentale ad assumere le pesanti garanzie di sicurezza previste dalla bozza. 

Non c’era dunque una pace già confezionata che qualcuno dovesse soltanto firmare, ma non c’era neppure, come lascia intendere la ricostruzione di Taradash, un negoziato fittizio reso impossibile da una sola clausola russa. 

Buča non chiuse immediatamente il negoziato 

Anche questo merita precisione. Le atrocità emerse a Buča ebbero un peso enorme sul clima politico e sulla fiducia ucraina verso Mosca. Ma i negoziati non cessarono immediatamente dopo la scoperta: le parti continuarono a scambiarsi bozze e il draft del 15 aprile è successivo sia a Buča sia alla visita di Boris Johnson a Kyiv del 9 aprile. 

Ciò non dimostra che Johnson abbia «ordinato» a Zelensky di respingere una pace già pronta: le prove disponibili non consentono questa conclusione, e il negoziatore ucraino Davyd Arakhamia ha negato che vi fosse un accordo definitivo pronto alla firma. 

Dimostra però qualcosa di altrettanto importante: la vulgata secondo cui dopo Buča non esisteva più alcun vero negoziato non regge alla cronologia. La realtà è più scomoda per entrambe le narrazioni. 

Azov: la storia non si cancella con un cambio d’organigramma 

Anche sulla questione Azov occorre evitare gli slogan. 

È documentato che il reparto nacque nel 2014 con una significativa componente di estrema destra: è altrettanto documentato che fu successivamente incorporato nella Guardia nazionale ucraina, riorganizzato e sottoposto al comando statale. Nel 2024 gli Stati Uniti, dopo una verifica ai sensi della Leahy Law, rimossero le restrizioni all'assistenza alla 12ª Brigata Azov. 

Ne derivano due conclusioni contemporaneamente vere. 

Non è corretto dedurre dall'esistenza di Azov che l’esercito ucraino nel suo complesso sia “nazista”, ma non è neppure storicamente serio sostenere che l'inquadramento istituzionale cancelli retroattivamente le origini ideologiche del reparto. 

Taradash scrive che un esercito nazista non si lascerebbe «normalizzare e inquadrare» dallo Stato. Ma questa è retorica, non una prova: il punto storico riguarda la presenza e l’evoluzione di determinate formazioni, non la qualificazione ideologica dell’intero Stato ucraino. 

E Travaglio “scriverebbe già in russo”? Qui il fact-check diventa caricatura 

Il finale ironico dell’articolo di Taradash è probabilmente quello meno convincente. 

Dire che Travaglio non rivolgerebbe «mai una riga, mai una virgola» contro la Russia è insostenibile come affermazione generale. Nel maggio 2022 lo stesso Travaglio ricordava di avere definito ripetutamente l'invasione «la guerra criminale di Putin»; nel 2023 scriveva dell’«autocrate criminale Vladimir Putin» che aveva invaso l’Ucraina. 

Si può certamente contestargli l’interpretazione delle cause della guerra, la posizione sugli armamenti o l’equilibrio delle sue critiche, ma affermare che non abbia condannato l’aggressione russa significa passare dalla critica delle sue opinioni alla negazione di testi facilmente verificabili. 

Quanto al fatto che la testata statale russa InoSMI traduca articoli del Fatto Quotidiano, può essere interessante per uno studio sulla comunicazione russa, ma non dimostra da solo alcuna dipendenza politica o editoriale. Il fatto che un apparato mediatico straniero ripubblichi un autore non prova che quell’autore scriva per compiacerlo. 

È il vecchio errore logico della colpa per associazione, impreziosito nel pezzo dalla battuta «Travaglio scrive già in russo». Divertente, forse, dimostrativo certamente no. 

E poi ci sono i soldi, quelli veri

Iu un punto il dibattito italiano dovrebbe finalmente abbandonare tanto la propaganda bellica quanto quella antibellica: quantificare.

Il Ministero degli Esteri dichiara che dall’inizio dell’invasione l’Italia ha stanziato circa 3 miliardi di euro di assistenza civile bilaterale, cifra che esclude sia gli aiuti militari sia i contributi italiani veicolati attraverso l’Unione europea. Gli elenchi dettagliati delle forniture militari italiane sono invece contenuti in allegati classificati. 

Parallelamente, l’Europa sta aumentando enormemente lo spazio finanziario dedicato alla difesa. Il programma ReArm Europe/Readiness 2030 punta a mobilitare fino a 800 miliardi di euro: circa 650 miliardi deriverebbero dalla maggiore flessibilità concessa ai bilanci nazionali e 150 miliardi dallo strumento di prestiti SAFE. Non sono, dunque, «800 miliardi regalati all’Ucraina», come talvolta si sente dire: sono potenziali maggiori investimenti europei nella difesa. 

Ma proprio questa distinzione rende legittimo porre la vera domanda economica: quale costo-opportunità comporteranno quelle scelte di bilancio? 

Perché l’Italia continua ad avere circa 5,7 milioni di persone in povertà assoluta secondo gli ultimi dati disponibili e nel 2025 il 22,6% della popolazione risultava a rischio di povertà o esclusione sociale, pur in presenza di alcuni segnali di miglioramento rispetto all’anno precedente. 

Non dimostra che ogni euro speso in difesa sarebbe altrimenti automaticamente finito in sanità o assistenza sociale, dimostra però che la scelta delle priorità di bilancio esiste eccome e merita un confronto pubblico ben più serio dello scambio di epiteti fra «putiniani» e «guerrafondai».

 La pace non è una prova di russificazione 

È dunque perfettamente possibile criticare alcune formulazioni di Travaglio senza accettare l’impalcatura polemica di Taradash. 

Travaglio forza l’articolo 11 quando trasforma una controversa valutazione costituzionale in una certezza assoluta; abbrevia eccessivamente la portata del decreto Zelensky; e l’etichetta «brigate naziste» richiede molte più distinzioni di quelle contenute nel suo editoriale. 

Ma Taradash, a sua volta, trasforma una possibile legittimità dell’assistenza militare in una sorta di autoevidenza costituzionale; riduce il fallimento di Istanbul a una causa privilegiata laddove le fonti descrivono una combinazione di fattori; e conclude con un’accusa di filorussismo che non resiste al confronto con gli stessi scritti di Travaglio. 

Il vero dissenso resta dunque politico, non filologico: quanto a lungo sia utile continuare a privilegiare lo strumento militare rispetto a quello negoziale, quali rischi e costi comporti e quale equilibrio l’Europa debba cercare fra sicurezza, diplomazia e spesa sociale. 

Su questo la Costituzione non ci consegna una risposta prefabbricata ci consegna però una parola insolitamente forte, scelta dai Costituenti non per caso: “ripudia”. 

E sarebbe già un progresso enorme se, prima di trasformarla nell’ennesimo proiettile polemico, tornassimo tutti a interrogarci seriamente su ciò che quella parola chiede alla politica. 

Milano, 19. 9.2026
           avv. Giovanni Bonomo - Candide C.C.



Commenti

Post popolari in questo blog

Aiutiamo le imprese e impariamo intanto gratis le basi del diritto finanziario, fiscale e bancario!

Fisica quantistica e coscienza: l’universo è davvero intelligente?

Il coraggio dell’essere nell’era dell’algoritmo: il Manifesto filosofico di Giorgio Agnoli